la Legge di stabilità 2013 ha riproposto la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni posseduti al di fuori dell'attività di impresa alla data del 1/01/2013.
A tal fine, entro il prossimo 01/07/2013 (essendo il 30/06 cade di domenica),sarà necessario che:
- un professionista rediga ed asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente versi l’imposta sostitutiva (del 2% su partecipazioni non qualificate e 4% supartecipazioni qualificate e terreni) in unica soluzione o in misura rateale limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
In seguito delle novità introdotte dal DL 70/2011, per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione è possibile:
- detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla “nuova” rivalutazione quanto già versato in occasione di precedenti rivalutazioni degli stessi beni;
- richiedere il rimborso dei versamenti effettuati (art. 38 del DPR 602/73) nel limite dell’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.