Con il DM 20/12/2012 e la Circ. 32/2012, il Ministero del lavoro ha precisato gli ambiti alle disposizioni relative alla presunzione di sussistenza un rapporto di co.co.pro. in luogo di un rapporto di lavoro autonomo professionale. In particolare in relazione all'ambito delle esclusioni da presunzione:
- prestazioni che richiedono l'iscrizione ad un Albo: oltre agli Albi dei professionisti, in relazione agli imprenditori figura l'Albo artigiani e l'albo dei promotori finanziari
- competenze teoriche: verificate col possesso di almeno un diploma/qualifica del 2° del sistema scolastico (licei o scuole professionali) o tramite ultimazione di un rapporto di apprendistato
- esperienze pratiche: qualifica/specializzazione acquisita con 10 anni di lavoro subordinato o svolgimento dell'attività professionale da almeno 10 anni.
In sede di controllo, i verificatori potranno fare riferimento a qualsiasi documento in grado di fornire informazioni sulla durata dell'attività svolta nonché a testimonianze assunte da altri lavoratori o terzi.
Inoltre la presunzione "semplice" introdotta si affianca agli ordinari strumenti a disposizione dei verificatori per individuare i tratti caratteristici di un rapporto di subordinazione.