in occasione delle novità introdotte in materia di responsabilità solidale nellambito dei contratti dappalto e subappalto di opere e servizi, lINAIL ha fornito chiarimenti in relazione alla responsabilità solidale sui premi assicurativi. In particolare, listituto rammenta che:
- il committente risponde in solido con lappaltatore/subappaltatore (così come lappaltatore risponde in solido con il subappaltatore) per lintero importo del premio dovuto, con esclusione, a partire dal 10/02/2012, delle sanzioni civili, entro il termine di decadenza di 2 anni dalla cessazione dellappalto o, in caso di subappaltatori, entro 2 anni dalla cessazione del subappalto (art. 29 c.2, DLgs. 276/03);
- per il solo appaltante/committente, il vincolo di solidarietà assoggettato senza limiti economici, né termini di decadenza, si applica ai premi assicurativi esclusivamente fino al 28/04/2012. Da tale data, infatti, lambito applicativo della disposizione riguarda il solo regime fiscale (art. 35 c.28, DL 223/06).