con la recente CM 39/2012 lAgenzia ha fornito chiarimenti in merito alla definizione automatica delle liti ultradecennali pendenti innanzi alla CTC a seguito delle modifiche apportate dal cd. "decreto Milleproroghe" del 2011.
In particolare, lAgenzia ha precisato che detta estinzione automatica presso CTC:
- opera anche in caso di soccombenza parziale dellUfficio purché la decisione in CTR sia conforme a quella pronunciata dalla CTP in primo grado
- determina, in ogni caso, il passaggio in giudicato delle decisione di secondo grado
- ha efficacia retroattiva ed è quindi applicabile a tutte le liti pendenti al 26/05/2010 per le quali al 28/02/2012 non è stata depositata la relativa decisione
- non riguarda le liti pendenti innanzi la Cassazione