l’Agenzia ha chiarito che il contribuente minimo che acquisti un immobile:
- deduce (per cassa) l’intero costo (iva o imposta di registro inclusa)
- ad eccezione dei professionisti per gli acquisti a partire dal 2010
la eventuale perdita (nel reddito d’impresa o professionale) è riportabile alle annualità successive, anche in presenza di fuoriuscita dal regime (presumibilmente dall’anno successivo, considerato il limite posto all’acquisto di beni strumentali nel triennio).