con la manovra correttiva gli avvisi di accertamento in materia fiscale e previdenziale divengono immediatamente esecutivi al volgere del termine per il ricorso, assumendo il ruolo che in precedenza aveva la Cartella di pagamento del concessionario. Rimane inalterata la possibilità di chiedere la sospensione giudiziale della esecutività fino a pronuncia della sentenza di 1° grado.