L’evoluzione della Giurisprudenza 21/07/2025Transfer pricing: inutilizzabili i documenti non esibiti al fisco in sede di verificaIl contribuente non può utilizzare a proprio favore in giudizio i documenti che non ha mostrato all’amministrazione finanziaria, nonostante la richiesta dell’amministrazione, durante la fase precontenziosa. Può, tuttavia, depositarli in allegato all’atto introduttivo del giudizio, dichiarando di non aver potuto adempiere le richieste dell’ufficio per una causa a lui non imputabile.
Fisco passo per passo 21/07/2025Da oggi il versamento senza maggiorazione delle imposte dei soggetti ISACome noto, l'art. 13 del DL n. 84/2025 (cd. decreto Fiscale) ha disposto la proroga dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni per il periodo d’imposta 2024 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA che dichiarano ricavi/compensi non superiori a 5.164.569 (cioè limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo DM di approvazione), per i quali i termini dei versamenti che scadono al 30/06/2025 vanno effettuati: entro il 21 luglio 2025: senza alcuna maggiorazione o dal 22/07/2025 al 20/08/2025: con la maggiorazione dello 0.4. Ambito soggettivo Da un punto di vista soggettivo, la proroga si applica: a prescindere dall’eventuale presenza di una causa di esclusione/inapplicabilità degli ISA (imprese multiattività; non normale svolgimento dell’attività, ecc.) alle persone fisiche che applicano (indipendentemente dal codice dell’attività principale): il regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) il regime dei contribuenti minimi (art. 27, c. 1 e 2, DL 98/2011) ai contribuenti cui i soggetti Isa di di cui sopra imputano un reddito per trasparenza (ex artt. 5, 115 e 116 Tuir): soci di società di persone o Srl in trasparenza fiscale soci di associazioni professionali collaboratori di impresa familiare (o coniugi di aziende coniugali).
Fisco passo per passo 20/07/2025Risposte agli avvisi bonari - L'Ade ufficializza la proroga estivaL’Agenzia delle Entrate ha confermato ufficialmente, tramite PEC inviata all’Associazione nazionale commercialisti (ANC), che i contribuenti potranno rispondere alle comunicazioni inviate da fine giugno "a partire da settembre", concedendo quindi più tempo rispetto al termine ordinario di 30 giorni. Motivo della richiesta Il Presidente dell’ANC, Marco Cuchel, aveva fatto notare che il termine di 30 giorni per rispondere cadeva in un periodo denso di scadenze e a ridosso della sospensione feriale (ex art. 7-quater, comma 16, DL 193/2016), senza poterne beneficiare.
Notizie Flash 20/07/2025Contributi PNRR per l’autoconsumo e le comunità energetiche: pubblicato l’elenco aggiornato dei beneficiari ammessi al finanziamentoCon la pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 178 dell’11 giugno 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha ufficializzato il nuovo elenco dei soggetti ammessi al contributo in conto capitale nell’ambito dell’Investimento 1.2 Promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), assegnato alla Missione 2, Componente 2. Il provvedimento, pubblicato in data 18 luglio 2025, rappresenta un passaggio significativo nel processo di sostegno pubblico alla transizione energetica nei territori attraverso la partecipazione attiva delle comunità locali.
L’evoluzione della Giurisprudenza 20/07/2025Lavoratore incapace: la Corte Costituzionale estende i termini per impugnare il licenziamentoCon la sentenza n. 111 del 2025, depositata in data 18 luglio, la Corte Costituzionale ha stabilito un principio di rilevante portata nel panorama delle tutele giuslavoristiche: l’onere di impugnazione stragiudiziale del licenziamento entro il termine di sessanta giorni non può operare nei confronti del lavoratore che, al momento della ricezione del provvedimento espulsivo o nel corso del termine previsto, versi in una condizione di incapacità naturale. La questione era stata sollevata dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, le quali avevano ravvisato nella disciplina vigente una possibile violazione dei diritti costituzionali fondamentali, in quanto precludeva l’accesso alla giustizia a chi si trovasse in stato di infermità psichica o deficit cognitivo transitorio, impedendo così l’esercizio del diritto di difesa.