L’evoluzione della Giurisprudenza 27/05/2025Rimborso parziale e inammissibilità: l’atto va impugnato tempestivamenteLa Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6436 depositata l’11 marzo 2025, ha chiarito un principio di rilevante impatto nel contenzioso tributario: in caso di rimborso parziale dell’imposta richiesta da un contribuente, se il relativo provvedimento non reca alcuna indicazione di carattere interlocutorio o riserva motivazionale, esso assume valore di diniego implicito per la parte non rimborsata e, in quanto tale, costituisce atto impugnabile. Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso comporta l’inammissibilità dello stesso e l’impossibilità di presentare una seconda istanza di rimborso per la medesima posizione fiscale.