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Info Fisco 131 / 2030/07/2020

Periodo feriale - Sospensione dei termini processuali

Periodo feriale - Sospensione dei termini processuali

Dal 1° al 31 agosto opera la cd. “sospensione feriale” dei termini processuali del contenzioso. 

In particolare, tale sospensione si applica per il decorso del termine, tra l’altro:

  • per la proposizione del ricorso (nonchè al reclamo/mediazione) e degli appelli
  • di 30 gg per la costituzione in giudizio del ricorrente (e di 60 gg per quella del resistente)
  • per gli adempimenti richiesti per l’applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso.

Si ricorda che la sospensione feriale si applica anche nel caso di richiesta di adesione formulata dal contribuente, cumulandosi con i 90 giorni di sospensione applicabili in tale situazione per l’impugnazione.

Infine, occorre considerare che il periodo feriale si intreccia spesso con la sospensione introdotta da

  • art. 83 DL 18/2020 (Cura Italia): che ha previsto la sospensione dei termini dal 9/03/2020 all’11/05/2020
  • art. 145 DL 34/2020, che ha prorogato al 16/09/2020 il termine di impugnazione per determinati atti.
File allegati:
RF131_PERIODO_FERIALE_SOSPENSIONE_DEI_TERMINI_PROCESSUALI.pdf
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