Dal 1° al 31 agosto opera la cd. “sospensione feriale” dei termini processuali del contenzioso.
In particolare, tale sospensione si applica per il decorso del termine, tra l’altro:
Si ricorda che la sospensione feriale si applica anche nel caso di richiesta di adesione formulata dal contribuente, cumulandosi con i 90 giorni di sospensione applicabili in tale situazione per l’impugnazione.
Infine, occorre considerare che il periodo feriale si intreccia spesso con la sospensione introdotta da