L’Agenzia Entrate è recentemente intervenuta a fornire chiarimenti in relazione a requisiti d’accesso e cause ostative per l’applicazione del regime forfettario.
In particolare per quanto attiene.
- le nuove fattispecie introdotte dalla legge di bilancio 2020: l’Agenzia ritiene trovino applicazione immediata, facendo riferimento alla situazione esistente nel 2019; così, il sostenimento di costi per lavoro dipendente superiore a €. 20.000 o il possesso di redditi di lavoro dipendente/assimilato superiore a €. 30.000 in tale anno comporterà la fuoriuscita (o il divieto di primo accesso) sul 2020
- l’esercizio di attività in regime speciale Iva/di determinazione forfettaria del reddito: in caso di:
- assenza di tale attività nell’anno precedente (2019): è ammesso l’accesso/permanenza nel regime agevolato sul periodo successivo (2020)
esercizio di tale attività già nell’anno precedente: è necessario optare per l’esclusione da tale regime sull’anno successivo (2020) al fine di poter accedere al regime forfettario dall’anno dopo ancora (2021).