Il c.d. regime della “branch exemption”, introdotto dall’art.14, D.Lgs.147/2015, a partire dal 2016, consente ai soggetti c.d. multinazionali di poter scegliere se far confluire in Italia utili e perdite conseguiti dalle proprie stabili organizzazioni estere o se invece differire, o annullare, tali effetti.
Qualora un’impresa residente abbia stabili organizzazioni