L’art. 6, co. 8. D.lgs. 471/997, comporta l’applicazione in capo al cessionario/committente della sanzione del 100% dell’iva non fatturata dal cedente/commissionario, ponendo di fatto una corresponsabilità tra i due soggetti ai fini dell’imposta (Cir. GdF, 1/2018).
L’introduzione della fatturazione elettronica da una parte snellirà la procedura (laddove l’invio allo SdI sostituirà la trasmissione analogica del documento) mentre dall’altra renderà più stringenti gli adempimenti dovuti dal cessionario/committente per effetto della data certa derivante dalla nuova procedura.