I soci possono effettuare finanziamenti in favore della propria società al di fuori dei conferimenti veri e propri, a titolo di prestito o di apporto di capitale, al duplice scopo:
Nel primo caso si realizza un finanziamento che assume la natura del mutuo (fruttifero o infruttifero) mentre nel secondo caso si configura una riserva disponibile, avente natura di capitale.
Questi finanziamenti sono facoltativi (contrariamente al conferimento) e la scelta tra il finanziamento propriamente detto e il finanziamento a fondo perduto è fondamentalmente libera.
In ogni caso l’operazione deve tener conto dei paletti fissati in merito:
Un altro aspetto rilevante è costituito dalla tassazione dell’operazione, ai fini dell’imposta di registro, che condiziona inevitabilmente la forma dell’accordo.
Gli interessi eventualmente maturati, nell’ipotesi del prestito, costituiscono redditi di capitale se percepiti da persone fisiche, altrimenti rientrano nell’ambito del reddito d’impresa. In mancanza di specifici accordi in merito alla debenza dell’interesse il finanziamento si presume fruttifero.