Entro il prossimo 14/12/2016 (90 gg successivi al 15/09) è possibile sanare con sanzioni ridotte le violazioni relative al mod. 770/2016, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 15/09/2016 (come da proroga ex DPCM 26/07/2016).
In particolare, in tale periodo, in applicazione dei chiarimenti della CM 42/2016, in caso di:
a) dichiarazione “tardiva”:
- si applica la sanzione fissa di € 250 (ridotta a 1/10 in sede di ravvedimento operoso)
- non opera la sanzione da € 150 a € 500 (art. 1 c. 1 D.Lgs.471/97) prevista per l’ipotesi di omessa dichiarazione (in assenza di imposte dovute) presentata entro il termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo (che risulta applicabile esclusivamente alle dichiarazioni “omesse”, e cioè presentate oltre 90 giorni dal termine)
- non opera la riduzione della sanzione alla metà (art. 7 c. 4-bis D.Lgs.472/97) in caso di presentazione di una dichiarazione/denuncia entro 30 giorni;
b) dichiarazione “integrativa”: si applica la sanzione “formale” di € 250 (ridotta a 1/9 in sede di ravvedimento operoso)
ed alle eventuali somme non versate si applica la sanzione ordinaria del 30% (ravvedibile).
In caso di dichiarazione integrativa oltre i 90 gg il ravvedimento operoso si applica:
- sulla sanzione proporzionale in presenza di errori sostanziali (770 “infedele”), che assorbe quella (del 30%) sulle somme eventualmente non versate
- solo in relazione al versamento in presenza di errori rilevabili in via automatizzata
con abbattimenti differenziati a seconda della tardività con cui interviene.