L’art. 1 c.121 della Legge di stabilità 2016 (L.208/2015) riconosce all’imprenditore individuale, che al 31/10/2015 possedeva immobili strumentali (art.43 c.2 TUIR), la possibilità di optare, entro il 31/05/2016, per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 01/01/2016, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef/Irap, pari all’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Le agevolazioni riguardano sia gli immobili strumentali per destinazione, sia gli immobili strumentali per natura. Tuttavia, l’estromissione non richiede l’esercizio di particolari opzioni; rileva, infatti, il “comportamento concludente” dell’imprenditore, come un’apposita annotazione in contabilità, a seguito della quale l’immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di “privato” non imprenditore dal 01/01/2016.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative l’assegnazione agevolata e la trasformazione in società semplice (art.1 co. 115 - 120 L. 208/2015); in particolare: