Si riepilogano le disposizioni relative i termini di notifica degli atti impositivi (avviso di accertamento, cartella di pagamento) alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali.
Secondo gli artt. 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72, per le imposte sui redditi e l’IVA, l’accertamento va notificato entro il 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o 5° anno successivo in ipotesi di omessa dichiarazione.
Detti termini sono raddoppiati se vi sono elementi penalmente rilevanti.
Sul punto, la Legge di Stabilità 2016 apporta alcune modifiche che, se confermate, incideranno sulla disciplina dei termini di decadenza dal potere di accertamento. in particolare:
La nuova disciplina dovrebbe trovare applicazione a partire dagli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso al 31/12/2016, quindi quelli emessi in relazioni alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017.