Per effetto del Dlgs. 175/2014, la cancellazione dalla banca dati VIES, oltre che per esplicita richiesta del contribuente, può intervenire d’ufficio nel caso di:
Posto che l’operatività della norma ha dovuto attendere il decorso di 4 trimestri dalla data della sua entrata in vigore, la prima esclusione andrà verificata al 13/12/2015; in particolare a tale data:
Nel periodo intercorrente tra la ricezione della comunicazione preventiva e la cancellazione dal VIES, il contribuente interessato a mantenere l’iscrizione può inviare all’Ufficio competente la documentazione attestante l’effettuazione di operazioni intraUE nei 4 trimestri di riferimento, o fornire elementi adeguati a dimostrare l’esistenza di operazioni intraUE in corso di effettuazione o ancora da effettuare.