Ai fini dell’imposta di registro, per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di aziende il valore da assoggettare ad imposta è il valore venale, da riferire al valore complessivo dei beni dell'azienda, incluso l'avviamento. L’Agenzia è solita procedere all’accertamento dei valori di avviamento con l’adozione del criterio forfettario introdotto dal DPR 460/96, secondo cui l’avviamento va determinato:
L’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito:
Una recente Cassazione ha affermato, quindi, che l'esistenza di avviamento dell'azienda non può essere esclusa per il solo fatto che l'impresa ha subito perdite negli esercizi precedenti la cessione d’azienda.