Pillole Operative Fisco 03/11/2025Nuovo Bonus mamme – Circolare InpsL’art. 6 del D.L. 95/2025 ha disposto quanto segue: ha posticipato all’anno 2026 l’esonero contributivo parziale per le donne lavoratrici con 2 o più figli, inizialmente previsto a decorrere dal 2025 (a tal fine ha modificato l’art. 1, co. 219, della L. 207/2024); ha previsto, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal citato co. 219, per l'anno 2025, per le lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata Inps, con 2 figli e fino al mese del compimento del 10 anno da parte del 2 figlio, il riconoscimento dall'Inps, a domanda, di una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18 anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Pillole Operative Fisco 20/10/2025Rinnovo Assegno di Inclusione – Percorso di inclusioneIl D.L. 48/2023 prevede le seguenti disposizioni (si evidenziano quelle che qui interessano): art. 3, co. 2 il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi; allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di un mese. art. 4, co. 4 A seguito dell'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni, i beneficiari devono presentarsi per il 1 appuntamento presso i servizi sociali entro 120 gg dalla sottoscrizione del PAD. Successivamente, ogni 90 gg, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al co. 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la posizione.
Pillole Operative Fisco 20/10/2025Cumulo pensione e redditi autonomo – Dichiarazione RedditiI titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2024, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 31/10/2025 tali ultimi redditi conseguiti nel 2024. Il Messaggio Inps n. 3036/2025 ha fornito i chiarimenti con riguardo ai pensionati tenuti alla comunicazione, le cui istruzioni si applicano anche nei confronti: dei titolari di pensione di invalidità di cui all’art. 8 del Regolamento INPGI; dei titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della stessa, di pensione di privilegio, di pensione per dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, che svolgono lavoro sportivo.