Info Flash Fiscali 041 / 2604/03/2026Annullamento tramite Entratel di una dichiarazione trasmessaNel caso in cui si verifichi l’esigenza di richiedere l'annullamento di dichiarazioni trasmesse per le quali sono stati ravvisati duplicazioni o errori/incompletezze, dopo la loro accettazione da parte del servizio telematico, è possibile accedere ad una specifica procedura prevista dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate. La procedura di annullamento è ammessa esclusivamente: per determinati documenti, tra cui le dichiarazioni annuali e le comunicazioni all’anagrafe tributaria se l’errore non risulta sanabile con la trasmissione di una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa e se il documento è già entrato in fase di liquidazione automatizzata L’annullamento (che non può essere, a sua volta, annullato) produce i seguenti effetti sostanziali: la dichiarazione annullata è considerata come non presentata; è necessario trasmettere nuovamente una dichiarazione valida; la data di presentazione sarà quella del nuovo invio.
Info Flash Fiscali 035 / 2624/02/2026Forfettari – Non ostativa la rete-contratto tra professionistiIn relazione alle cause ostative all’accesso/permanenza nel regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate ne ha escluso l’applicazione in caso di partecipazione di un professionista ad una rete-contratto (in forma di rete pura tra professionisti ex art. 12, co. 3, L. n. 81/2017), alla luce del fatto che: non si modifica la soggettività tributaria dei partecipanti e costi/ricavi restano imputati direttamente ai singoli professionisti, da indicare nelle rispettive dichiarazioni fiscali secondo le regole ordinarie. Si ricorda che la norma istitutiva di tale tipologia di contratto di rete si è posta l’obiettivo di accrescere il potenziale competitivo negli appalti pubblici dei giovani professionisti in regime forfettario; la Cassa Commercialisti ha, inoltre, previsto specifiche agevolazioni per la costituzione di tali strutture.
Info Flash Fiscali 034 / 2623/02/2026Tassa annuale libri sociali per il 2026 entro il 16 marzoEntro il prossimo 16/03/2026 le società di capitali sono tenute, come di consueto, al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali. L’entità dell’importo varia in base all’ammontare del capitale sociale (o fondo di dotazione) all’1/01/2026: 309,87: se non è superiore a 516.456,90; 516,46: se supera 516.456,90.
Info Flash Fiscali 033 / 2620/02/2026Invio dati per la dichiarazione precompilata entro il 16 marzoEntro il prossimo 16/03/2026, banche, assicurazioni, università, amministratori di condominio, ecc., dovranno trasmettere in via telematica all’Anagrafe Tributaria, le comunicazioni afferenti gli oneri deducibili e detraibili sostenuti dai contribuenti nel corso del periodo d’imposta 2025. Per quanto riguarda le comunicazioni degli amministratori di condominio in relazione ai bonus edilizi da quest’anno è inserita una casella, con compilazione facoltativa, al fine di segnalare l’effettuazione degli interventi sull’abitazione principale del contribuente.
Info Flash Fiscali 030 / 2617/02/2026Bonus Investimenti 4.0 – Gestione dell’omessa comunicazione preventivaL’Agenzia Entrate è recentemente tornata ad esprimersi in merito al credito d’imposta per investimenti in Beni 4.0, con riferimento alla mancata trasmissione della comunicazione preventiva. In particolare, nel ribadire che l’eventuale trasmissione della comunicazione di completamento viene scartata in assenza di quella preventiva (ed entrambe vanno, dunque, inviate ex novo), ha chiarito che in caso di utilizzo del credito d’imposta prima di aver correttamente inviato sia la comunicazione preventiva che quella di completamento, la sanzione varia a seconda che la regolarizzazione degli obblighi di comunicazione intervenga: entro il termine di presentazione del Mod.
Info Flash Fiscali 028 / 2613/02/2026Forfetari e limite dei compensi – Inclusi anche quelli da restituireIn relazione regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che, in applicazione del criterio di cassa applicabile a tale regime: i compensi/ricavi incassati dal professionista/imprenditore concorrono al raggiungimento della soglia di . 85.000 (e, si deve ritenere anche della soglia di . 100.000) ai fini della permanenza/accesso nel regime anche nel caso in cui tali somme siano state erroneamente erogate in un anno ed, in seguito, restituite al committente, nell’anno successivo. A soluzione differente si deve giungere nel caso in cui la restituzione intervenga nel medesimo anno.