Info Fisco 048 / 2610/04/2026Fuoriuscita nel 2024 dal regime forfetario - Effetti in termini di CPBLe cause di fuoriuscita dal 2024 del regime forfettario: in generale, non si riflettono sull’esito del CPB 2024 al quale contribuente abbia aderito ad eccezione del caso di in caso di ricavi/compensi per un importo superiore a . 150.000 (nel qual caso, oltre alla cessazione immediata dal 2024 dal regime forfettario, si verifica anche la cessazione dal CPB. Gli eventuali effetti di tali aspetti si potranno verificare nel caso di accertamenti effettuati dell’Agenzia delle entrate nei prossimi anni, nell’ambito dell’attività di controllo prevista dall’art. 34 co. 2, D.lgs. n. 13/2024.
Info Fisco 046 / 2608/04/2026Assegnazione/cessione agevolata ai soci nel 2026La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto la possibilità per le società di procedere entro il 30/09/2026 ad assegnare/cedere in via agevolata nei confronti dei soci che risultavano tali anche al 30/09/2025: immobili diversi da quelli strumentali per destinazione beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, ecc.) non strumentali nell’attività propria dell’impresa. Imposta sostitutiva: sulla plusvalenza (differenza positiva tra valore normale dei beni assegnati/ceduti ed il costo fiscalmente riconosciuto) si applica un’imposta sostitutiva di Irpef/Ires ed IRAP nella misura: dell’8, per la generalità dei casi del 10,50 per le società di comodo in almeno 2 dei 3 periodi dal 2023 al 2025 In caso di riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni (o presenti nel bilancio delle società che si trasformano), il loro importo è soggetto ad imposta sostitutiva del 13.
Info Fisco 045 / 2603/04/2026Affrancamento delle riserve in sospensione nel Bilancio 2025La Legge di Bilancio 2026 ha riproposto la possibilità di procedere all’affrancamento delle poste in sospensione d’imposta (in particolar modo, le riserve di rivalutazione) esistenti in bilancio, già previsto lo scorso anno dal D.lgs n. 192/2024, attuativo della Riforma fiscale. L’affrancamento straordinario, i cui effetti retroagiscono al 1/01/2026: riguarda le riserve/fondi in sospensione esistenti nel bilancio 2024 che residuano nel bilancio 2025 viene effettuato col versamento di un’imposta sostitutiva del 10 del valore delle riserve, da versare in 4 rate annuali che scadono entro i termini di versamento delle imposte sui redditi si perfeziona con l’indicazione nel Mod.
Info Fisco 040 / 2625/03/2026Conferimento in STP – Aspetti civilistici - Notariato del TrivenetoNel conferimento di studio professionale si assiste ad un particolare fenomeno in quanto: dal punto di vista civilistico, nessuna disposizione disciplina espressamente l’evento regolamentato dal punto di vista tributario, in seguito alla riforma introdotta dal D.lgs. n. 192/2024, che, in sostanza, assimila la fattispecie al conferimento di azienda nel diverso ambito dell’esercizio d’impresa. Tale distinzione tra le due branche del diritto è stata recentemente esaminata dal Consiglio notarile delle Tre Venezie, attraverso le Massime di ottobre 2025.
Info Fisco 038 / 2621/03/2026Rottamazione dei ruoli di enti locali e regioni - ChiarimentiAnche gli enti territoriali (in particolare i comuni e le regioni) potranno avvalersi della definizione agevolata dei ruoli da questi emessi a patto di approvare apposito Regolamento che ne definisca l’accesso. La Fondazione Ifel ha di recente rilasciato una Nota in cui ha fornito alcuni chiarimenti, tra cui: accedano alla definizione agevolata sia le entrate tributarie (Imu, Tari, ecc.) che per quelle patrimoniali (CUP, rette scolastiche, servizio idrico, ecc.), anche in presenza di accertamento in corso se i carichi sono stati affidati per il recupero ad AdE-R è ammessa la definizione delle sole multe stradali è vietato disporre per Regolamento una sospensione dei termini processuali, essendo necessario, in capo al contribuente, presentare appello e richiedere la sospensione del giudizio, in considerazione del fatto che la norma primaria nulla dispone sulla sospensione automatica.
Info Fisco 037 / 2619/03/2026ETS – Regimi forfettari – I chiarimenti (2 parte)A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 (periodo 2026 per i soggetti con periodo solare) gli ETS (iscritti al RUNTS) potranno cominciare ad utilizzare i regimi forfettari introdotti dal Codice del Terzo Settore. In particolare, risultano applicabili i seguenti regimi agevolati: regime forfetario applicabile per tutti gli ETS non commerciali, a prescindere dal volume dei ricavi realizzati; il regime opera ai soli fini dei redditi regime forfettario riservato alle OdV/APS con ricavi non superiori a 85.000; il regime (analogo a quello previsto per le persone fisiche in regime forfettario) opera sia ai fini dei redditi che dell’Iva Per quanto, infine, attiene al regime agevolato ex L. 398/91, questo risulta applicabile: dalle sole associazioni/società sportive dilettantistiche non ETS (non iscritte al RUNTS) non risultando più applicabile per nessun altro ente, associativo o meno.