Buongiorno.
L’articolo 4, paragrafo 4.3 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recita quanto segue:
"Fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.2, la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected]. La certificazione non va presentata nel caso in cui sia stata già trasmessa ai sensi dei paragrafi 4.2, lettera b), e 5.9, lettera b), del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024”
Tenuto conto di quanto sopra, si pongono i seguenti quesiti:
- In presenza di investimenti realizzati e documentati esclusivamente tramite emissione di fatture e contratti di leasing il beneficiario è comunque tenuto a trasmettere la certificazione a mezzo pec indirizzata al Centro Operativo?
- In presenza di beni acquistati attraverso fatture da fornitori esteri con regolare emissione di autofattura elettronica il beneficiario è comunque tenuto a trasmettere la certificazione a mezzo pec indirizzata al Centro Operativo?
Grazie