Nella RF001/2022 si cita, che per effetto della Legge di Bilancio 2022:
“Si ricorda che il co. 9 dell’art. 119 del DL Rilancio prevede l’applicazione del Superbonus agli interventi effettuati dai seguenti soggetti: lett. a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento ▪agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”
Si deve quindi intendere:
nel caso di unico proprietario di piccola palazzina costituita da non più di n.4 appartamenti, lo stesso unico proprietario potrà fruire sia del superbonus 110% per opere trainanti (effettuate sull’intera palazzina) oltre che del superbonus 110% per opere trainate, effettuate su ogni singolo appartamento.
Tutto ciò diversamente da quanto stabilito originariamente e da quanto stabilito per il 2021, per condomìni con più di 4 unità abitative, nei quali casi lo stesso soggetto proprietario di più di n.2 unità abitative, avrebbe potuto usufruire del superbonus110% per opere trainate sulle singole unità, appunto per non più di n.2 unità abitative.
La mia interpretazione ritiene sia corretta?
Grazie.