Buonasera,
Una ditta individuale vuole estromettere degli immobili strumentali (D/7- D/8) avvalendosi dell’articolo 1, comma 690, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che proroga i termini previsti dal comma 121 della Legge n. 208/2015 - Legge di Stabilità 2016.
Gli immobili:
Gli immobili sono stati acquistati da un’immobiliare di gestione e assoggettati ad iva del 20% totalmente detratta. Se l’estromissione verrà operata entro maggio 2020 sull’autofattura dovrà essere esposta l’iva o l’operazione sarà esente art. 10 comma 8-ter?
Nel caso l’operazione fosse esente, considerando che negli anni 2017-2018 sugli immobili oggetto dell’estromissione sono state effettuate delle operazione che potrebbero essere ricomprese nell’art.3 comma1 lettere c,d e f del dpr 380/2001:
Si chiede se occorre operare soltanto delle rettifiche iva (art.19 bis2) oppure tali operazioni, non essendo trascorsi 5 anni, fanno venire meno esenzione art.10 comma 8-ter sull’autofattura relativa all’estromissione?
Una volta che i fabbricati saranno entrati a far parte della sfera privata dell’imprenditore, potranno
essere ceduti con plusvalenze non imponibili Irpef (all’art. 67, comma 1 del Tuir) già dal mese di giugno 2020 oppure:
Grazie.