Abbiamo avuto una contestazione in sede di controllo in merito al diritto alla detrazione in merito al pagamento fattura di acconto prima del rogito in assenza di preliminare registrato.
in relazione a quanto previsto dall'art.1 comma 56 della Legge 208/2015, la parte acquirente ha usufruito delle agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche che nell'anno 2006 acquistino da imprese costruttrici unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B e consistente nella detraibilità dall'IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, del 50% dell'IVA versata sul corrispettivo, ripartita in dieci quote costanti.
il contribuente ha pagato al 13/05/16 una fattura di acconto acquisto immobile, poi la fattura a saldo in data 30/06/19 contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita dove viene esplicitata quietanza di tutti i pagamenti.
Alla lettura della circolare 7/E del 31/3/17 pag.244 viene chiarito che “....E’ possibile, invece, fruire della detrazione per l’IVA corrisposta sugli acconti pagati nel 2016, sempreché il preliminare di acquisto sia registrato e il rogito sia stipulato entro il 2017, in quanto nel 2016 l’agevolazione era vigente e l’art. 9, comma 9- octies, del DL n.244 del 2016 ha prorogato l’agevolazione anche agli
acquisti di abitazioni avvenuti nel 2017....."
A ns. parere la succitata circolare sembrerebbe limitare la richiesta di preliminare registrato al solo caso del cavallo d'anno fra 2016 e 2017, pertanto non precludendo tale diritto al ns. caso in questione. Chiediamo cortesemente vs. opinione in merito