Sono disponibili on line le funzionalità che consentono ai sostituti d'imposta l'invio del diniego dei modelli 730-4 relativi a persone per le quali non sono tenuti ad effettuare i conguagli.
Il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:
- non è mai esistito; oppure
- è cessato prima della data stabilita per l'avvio della presentazione del modello 730.
Il sostituto di imposta che non è tenuto ad effettuare il conguaglio della dichiarazione, deve comunicare entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili, tramite l’applicativo on line dell’Agenzia delle Entrate, per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato assistenza fiscale.
Successivamente, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale è tenuto a comunicare al contribuente il diniego del sostituto d'imposta.
Il contribuente potrà effettuare le necessarie verifiche ed eventualmente presentare una dichiarazione integrativa modificando i dati del sostituto d'imposta o indicando l'assenza del sostituto con gli effetti di una dichiarazione "senza sostituto".