Nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2019 è stato pubblicato il D.M. 20 giugno 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze recante la modifica dei decreti 28 dicembre 2015 e 6 agosto 2015, recante attuazione della legge n. 95/2015.
Il decreto modifica la disciplina degli obblighi di comunicazione dettata dal decreto in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Nello specifico, si prevede che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative ai conti finanziari entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni; e non più entro il 30 aprile.
L’Italia ha approvato la legge n. 95/2015 che, oltre a ratificare l’Accordo tra USA e Italia finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, ha anche introdotto le disposizioni concernenti gli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante da altri Accordi e intese tecniche conclusi dall’Italia con i Governi di Paesi esteri secondo lo standard OCSE, nonché dalla direttiva n. 2014/107/UE.
La legge n. 95/2015 contiene disposizioni di rango primario che consistono:
- negli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti;
- negli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli elementi informativi acquisiti.