In materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie, effettuata dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto dell'immobile, non è soggetta a tassazione come “reddito diverso” ex art. 67, primo comma, lett. b) o l), del t.u.i.r. qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo.
Lo ha ricordato la Cassazione, con ordinanza 24406 dell’8 agosto 2022, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente, annullando definitivamente l’atto impositivo.