In tema di "leasing", tenendo conto del disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 25249 del 9 ottobre 2019 con cui ha rigettato il ricorso di una società di leasing confermando l’avviso di accertamento Imu emesso nei suoi confronti.