La denuncia anonima legittima l’ufficio ad emettere l’accertamento. L’atto impositivo emesso sulla base di verifiche bancarie innescate da uno scritto anonimo è da considerarsi valido: lo scritto anonimo infatti se non può avere in sé valenza probatoria può innescare una serie di attività per l’assunzione di elementi conoscitivi.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 1348 del 18 gennaio con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.