In tema di redditometro, la comunione legale non costituisce prova che l’acquisto sia avvenuto con danaro di entrambi i coniugi e risulta, pertanto, irrilevante ex se ai fini della valutazione della capacità contributiva.
Ciò in quanto in caso di acquisto da parte di una persona in regime di comunione legale, non conta, ai fini presuntivi, la circostanza che il bene sia, a prescindere dalla partecipazione all'atto e/o dalla formale intestazione, in comproprietà di entrambi i coniugi, ma piuttosto la provenienza delle somme usate per il pagamento del corrispettivo, unico elemento indiziario che può giustificare l'accertamento a carico di entrambi o di uno soltanto dei coniugi.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 17806 del 19 luglio 2017 con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente confermando la legittimità di alcuni avvisi di accertamento da redditometro basati su alcuni indici di capacità contributiva tra cui i premi pagati per alcune polizze vita ma di fatto qualificate con finalità di investimento.