In tema di spese di lite, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ ordinanza n. 15767 del 23 giugno con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente avverso il capo di una sentenza di Ctr che, nonostante l’annullamento in autotutela dgli avvisi di accertamento impugnati da parte dell’amministrazione finanziaria, aveva disposto la compensazione delle spese di lite.