Info Fisco 011 / 2422/01/2024Bonus edilizi dal 2024 - Il punto della situazioneA decorrere dal 1/01/2024, la detrazione del 110 (cd. superbonus, ex art. 119, DL 34/2020) è cessata per tutti i contribuenti, ad eccezione delle spese sostenute fino al 31/12/2025, alternativamente: su fabbricati danneggiati dagli eventi sismici dal 1/04/2009 in Comuni dichiarati in stato di emergenza o da ONLUS / APS / ODV con particolari requisiti che operano nel settore socio-sanitario/assistenziale. La detrazione spetta nella misura del 70 nel caso di spese sostenute: sulle parti comuni di edifici condominiali/interamente posseduti in caso di demolizione e ricostruzione di edifici condominiali/interamente posseduti per gli IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per le ONLUS / APS / ODV Per gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus, fino al 31/12/2024 si applicano le aliquote previgenti; si tratta degli interventi per ripristino del patrimonio immobiliare (50), Ecobonus / Sismabonus ed ecosismabonus ordinario (dal 50 all’85), Bonus mobili (50) e Bonus verde (36).
Info Fisco 001 / 2207/01/2022Legge di Bilancio 2022 - I bonus ediliziLa legge di Bilancio 2022 ha apportato le seguenti modifiche ai bonus edilizi: sono prorogati al 31/12/2024 senza modifiche le detrazioni per i seguenti interventi: di recupero edilizio (inclusi gli interventi di sismabonus) con aliquota del 50 di riqualificazione energetica del cd. bonus verde è prorogato al 31/12/2024 anche il cd. bonus mobili (per interventi sull’immobile arredato iniziati dal 1/01 dei rispettivi anni precedenti): il limite di spesa diviene pari a . 10.000 nel 2022 e ad . 5.000 nel 2023 e 2024 è prorogato al 31/12/2022 il cd. bonus facciate: la detrazione viene ridotta al 60 (in luogo del 90). Per quanto attiene il superbonus (detrazione del 110) è disposto quanto segue: proroga: per gli interventi (sia trainanti che trainati) effettuati: su parti comuni di condomìni o di edifici interamente posseduti con non più di 4 unità immobiliari: la detrazione del 110 opera per le spese sostenute entro il 31/12/2023 (ridotta al 70 per quelle sostenute nel 2024, ulteriormente ridotta al 65 per quelle sostenute nel 2025) su edifici unifamiliari o su unità funzionalmente autonome e con accesso autonomo dall’esterno: la detrazione del 110 opera per le spese sostenute entro il 31/12/2022 a condizione che al 30/06/2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30 dell’intervento complessivo nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1/04/2009 dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione del 110 opera per le spese sostenute fino al 31/12/2025 congruità delle spese: i prezziari per gli interventi di riqualificazione energetica di cui al DM 6/08/2020 si applicano anche agli interventi da sismabonus, bonus facciate e per il recupero del patrimonio edilizio controlli: sono trasfuse le disposizioni del DL 157/2021 (cd. antifrode), che non sarà convertito in legge, con alcune semplificazioni riferite agli interventi edilizi minori.
Info Fisco 137 / 2113/12/2021Regime OSS – Adempimenti ed obblighi documentali - Chiarimenti dell'AgenziaL’Agenzia Entrate ha recentemente fornito chiarimenti in materia di adempimenti relativi al regime speciale OSS applicabile dai soggetti passivi Iva per le operazioni effettuate verso soggetti privati UE. In particolare, in considerazione dei particolari obblighi di comunicazione periodica, è stato precisato che: il regime speciale permette l’esonero da tutti gli adempimenti Iva (fatturazione, registrazione, ecc.) tuttavia tali obblighi permangono ove tali operazioni partecipino al raggiungimento dello status di esportatore abituale, nonché per la partecipazione al plafond dell’esportatore.
Info Fisco 090 / 1821/05/2018Ecobonus - Cessione del credito - Chiarimenti delle entrateIn relazione alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica, l’Agenzia ha recentemente rilasciato chiarimenti in merito alla possibilità di optare, in luogo della funzione della detrazione, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione. Tra i principali chiarimenti si riassume quanto segue: cedente: la cessione può essere effettuata da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione cessionario: tra gli altri soggetti privati sono compresi soggetti diversi dai fornitori, ma collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione cessioni successive: il cessionario può, a sua volta, cedere il credito a terzi; non sono, tuttavia, ammesse cessioni ulteriori clausola di salvaguardia: sono fatte salve eventuali terze cessioni del credito (ulteriori rispetto a quelle ammesse) e le cessioni verso soggetti diversi da quelli ammessi effettuate fino al 18/05/2018, cioè antecedentemente ai chiarimenti offerti dalla CM 11/2018.