Quesiti17/02/2026PRESTAZIONI ACCESSORIEBuongiorno, socio di srl non titolare di partita iva effettua prestazioni accessorie per la stessa srl è tenuto a pagare contributi previdenziali Grazie In merito al quesito posto si evidenzia che art. 2345 C.c dispone che: "Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Quesiti07/07/2025gestione separata inps e cpbBuonasera, un architetto, altresì dipendente e con rh nella società di famiglia, è iscritto alla gestione separata inps con riferimento alla sua posizione di professionista architetto, in quanto la cassa non lo accetta come dipendente avendo aderito al cpb con il dichiarativo 2024, stabilendo il reddito per il 2024 e 2025, è corretto pagare l'inos gestione separata sul reddito concordato Il reddito realizzato è maggiore rispetto a quello concordato reddito realizzato 34.000 reddito concordato 29.000 Il software mi calcola i contributi inps su 29.000. Grazie In merito al quesito posto si evidenzia che l'art. 19, comma 1, Dlgs 13/2024 dispone che: "Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
Quesiti16/06/2025accertamento anno 2018 contributi inps eccedenti il minimaleBuongiorno, accertamento inps a carico di un rappresentante su anno 2018 dei contributi a percentuale perché considerato come soggetto con contributi versati prima del 1995 e quindi il calcolo è stato fatto solo fino al massimale previsto e non per intero. L'anno 2018 era per noi in prescrizione ma l'inps non lo riconosce perché stabilisce che ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione di cui all'art.3, comma 9, della legge n.335/1995, si deve tener conto delle recenti disposizioni normative, per effetto delle quali sono previsti due periodi Sostenute nel 2023 sospensione della prescrizione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129giorni) e dal 31dicembre 2020 al 30giugno 2021(182giorni).