Quesiti24/11/2023riqualificazione energetica e cr.imposta invest L.178/20 - 2 quesitoBuongiorno, Soc.di persone, ristruttura bene strumentale, sta rifacendo gli impianti idraulici ed elettrici oltre a tutto il resto si chiede: tra il beni generici L.178/20 per credito imposta 6 (fatto acc.20 entro dic.2022) possono rientrare i nuovi split/pompa di calore aria/acqua reversibile per riscaldare e rinfrescare Un bene di cui si era versato acc.20 nel 2021 (inserito in dich.redditi/22) è stato consegnato nel 2023 certamente ha perso il cr.imposta 10 ma non potrà usufruire neanche del 6 ossia è perso tutto Chiedo conferma: la stessa società può usufruire del bonus riqualificazione energetica (che poi girerà ai soci pro quota) oltre che sui serramenti, cappotto, coibentazione tetto, anche sui beni su citati (split/pompa di calore aria/acqua reversibile per riscaldare e rinfrescare), impianto fotovoltaico per produzione energia elettrica ossia su beni su cui è già stato chiesto il credito imposta l.178/20 E l’aliquota sarà del 50 Grazie Con riferimento ai - diversi - quesiti posti si - ritiene - che per la società di persone con riferimento ai beni strumentali: - possono rientrare tra gli investimenti c.d. "generici" e nella correlata agevolazione del riconoscimento dei crediti di imposta "split/pompa di calore aria/acqua reversibile per riscaldare e rinfrescare"; - agevolazione - non - sia persa poiché al 31.12.2022 risultano presenti le seguenti condizioni (effettuato ordine e pagato il 20) e consegna del bene entro 30.11.2023.
Quesiti26/07/2023contabilizzazione crediti tributari su sconto in fatturaBuonasera, ditta individuale che opera nel settore edile nel corso del 2022 in qualità di impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 121 co. 1 lettera a) del d.l. 34/2020 ha applicato ai suoi committenti lo sconto sul corrispettivo in fattura, finalizzato esclusivamente alla cessione a terzi (no compensazione con propri debiti tributari). Considerato che in base alla Comunicazione OIC paragrafo 13 è fatto obbligo di quantificare il credito d’imposta sulla base del suo valore di mercato (questo vale per tutti), la ditta ha contabilizzato i ricavi sulla base del valore nominale, vale a dire che: - a fronte dello sconto del 50 il ricavo è stato contabilizzato a 50 e così pure il credito d’imposta, senza tenere conto che il valore di mercato portava a contabilizzare 40 (50 x 80); - a fronte dello sconto del 110 il ricavo è stato contabilizzato a 100 e così pure il credito d’imposta, senza tenere conto che il valore di mercato portava a contabilizzare 102 (110 x 92).
Quesiti09/05/2023sisma bonusBuongiorno, una s.r.l. ha avviato nel 2022 lavori di interventi edili rientranti nel c.d. sisma-bonus ... da documentazione trasmessa dal tecnico nel mese di marzo 2023, si evince un importo del sismabonus per 136.000,00 (trattasi di due fabbricati) contro una spesa di bilancio di 105.000,00. Si chiede, in primis, se indicare già nel bilancio 2022 il credito sisma- bonus e, se sì nella misura piena di 136.000,00 (calcolata dal tecnico) oppure 84.000,00(pari a 105.000,00 X 80) e, poiché i fabbricati non sono stati ammortizzati, in quanto non completati, come riscontare l'ammontare del contributo in c/impianti Infine, il credito da sisma bonus con quali imposte è compensabile Grazie per l'attenzione In merito al quesito posto si osserva che OIC nel documento denominato "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali" afferma, in particolare, che: "Il credito tributario viene iscritto in bilancio ai sensi dei paragrafi 87-88 dell’OIC 16 nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.