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E-Learning master08/05/2025

Differita - La Dichiarazione dei Redditi 2025 per le Imprese ed i Professionisti

Differita - La Dichiarazione dei Redditi 2025 per le Imprese ed i Professionisti

Videocorso del: 08 Maggio 2025 alle 15.00 - 18.30 (Durata 3,5 hh) 

Cod. 234758            

Relatori: Dott. Ernesto Gatto e Dott.ssa Carla De Luca

 

Crediti formativila possibilità di maturare i crediti formativi per gli eventi accreditati è collegato alla singola connessione online, la quale non può essere condivisa. In caso di condivisione l’accreditamento verrà annullato.

Certificazione crediti formativi 2025:

I risultati dei corsi saranno trasmessi all'ODCEC di Patti (Me), che si occuperà del riconoscimento dei crediti per gli eventi che abbiamo organizzato congiuntamente. Una volta pronti, gli attestati di frequenza saranno inviati a coloro che ne hanno fatto richiesta durante la registrazione al corso. Per dettagli aggiuntivi sui crediti di formazione e altre informazioni, si prega di consultare le NORME VIDEOCONFERENZE al seguente link: https://www.redazionefiscale.it/c/statici/28795-note-abbonamenti.
Di seguito, i dati per contattare l’ODCEC di PATTI: Telefono 0941.241422 - indirizzo email: [email protected].

Argomenti Principali:

Dott. Ernesto Gatto
1) Il Concordato preventivo nei modelli dichiarativi 2025;
2) Il nuovo Concordato preventivo biennale nella versione 2.0;
3) Analisi delle modifiche al Regime forfettario;
4) La Super deduzione sulle assunzioni a tempo indeterminato;
5) Novità Società di comodo su soglie di operatività e redditività;
6) ISA 2025: Accesso al Regime premiale e cause di esclusione.

Dott.ssa Carla De Luca
•    Scadenze e modalità di presentazione (cartacea entro il 30 giugno; telematica entro il 31 ottobre).
•    Rimodulazione delle aliquote IRPEF (23%, 35%, 43%).
•    Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
•    Tassazione delle locazioni brevi con cedolare secca (aliquota al 21% o 26%).
•    Detrazioni fiscali per spese mediche, scolastiche, ristrutturazioni ed Ecobonus.
•    La parte di esercitazione pratica. Con esempi
 

Risposte ai Quesiti in merito al Corso erogato

File allegati:
DICHIARAZIONE REDDITI 2025 P.IVA_E.GATTO_slides estese.pdf
DICHIARAZIONE REDDITI 2025 P.IVA_E.GATTO_slides compatte.pdf
DICHIARAZIONE REDDITI 2025 P.IVA_ Carla De Luca_ CON ESERCITAZIONE_slides estese.pdf
DICHIARAZIONE REDDITI 2025 P.IVA_ Carla De Luca_ CON ESERCITAZIONE_slides compatte.pdf
prossimi appuntamenti 8.pdf
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Info Fisco 059 / 2512/05/2025
Modello 730-2025 - Quadro E – Tuttoesempi (1 parte)
Si propongono una serie di esempi di compilazione del quadro E del modello 730/2025 (oneri deducibili/detraibili) relativi alle fattispecie più frequenti, corredati delle relative note illustrative.
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Detrazione per ristrutturazione edilizia
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Quesiti12/05/2025
Ripristino perdita 2021
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Selezione eventi sportivi – Richieste di contributo
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Pillole Operative 12/05/2025
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Si evidenziano le modalità di compilazione del Mod. 730/2025 relative al bonus tredicesima di cui all’art. 2-bis del D.L. 113/2024. Per gli approfondimenti si rinvia alle Pillole Operative pubblicate il 14/10/2025 e il 25/11/2025.
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Deposito del bilancio – Soggetto legittimato
È stato reso noto il manuale operativo (vers. del 21/03/2025) per il deposito dei bilanci al Registro Imprese. A tal fine, si evidenziano i prospetti relativi ai soggetti legittimati al deposito del bilancio.
Info Flash Fiscali 087 / 2512/05/2025
Superbonus - Decadenza correlata alla CILAS - Ravvedimento
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito, in relazione ad una detrazione superbonus, che: opera la decadenza nel caso in cui, nella CILAS, sia omessa la compilazione del Quadro F, relativo all’attestazione dello stato legittimo dell'immobile oggetto dei lavori potendo, il contribuente, ripiegare su altre forme di bonus edilizi, in ragione della tipologia di spesa sostenuta (ecobonus ordinario, recupero edilizio, ecc.). Inoltre, l’Agenzia chiarisce che: nell’ipotesi in cui il contribuente abbia proceduto alla cessione del credito, per i conteggi del ravvedimento operoso può fare riferimento al momento in cui ha trasmesso la comunicazione (non al momento in cui il cessionario ha utilizzato il credito d’imposta così acquisito), limitando il ravvedimento al maggiore credito ceduto rispetto al bonus edilizio applicabile (come derubricato rispetto al Superbonus) flasconsiderata la decadenza dalla detrazione Superbonus, non risulta imponibile l’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile effettuata nel decennio dalla conclusione dei lavori.
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Non spetta la rimessione in termini se il ricorrente non si attiva con tempestività dopo la prima notifica
Inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso di legittimità proposto dalla parte, anche se non le si può imputare il fallimento dalla prima notifica, dovuto al fatto che il difensore domiciliatario di controparte ha cambiato indirizzo. E ciò perché non si è attivata in modo tempestivo per riprendere il procedimento entro la metà del termine previsto per l’impugnazione dall’articolo 325 cpc, ovvero in trenta giorni.
L’evoluzione della Giurisprudenza 12/05/2025
Limitare il rischio d’impresa non è ragione extrafiscale che esclude l’abuso del diritto
Aggirare una norma per limitare il rischio d’impresa non può essere considerata come una ragione extrafiscale valida ad escludere l’abuso del diritto. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 11756 del 5 maggio 2025, con cui ha rigettato il motivo di ricorso della società.
Fisco passo per passo 11/05/2025
ONLUS - La scelta per l'iscrizione al RUNTS entro il 31 dicembre 2025
Come noto, la Commissione Europea ha recentemente autorizzato il regime fiscale parzialmente derogatorio introdotto dal D.lgs. n. 117/2027 (cd. "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), dando definitiva attuazione al decreto a decorrere dal 1/01/2026.
Fisco passo per passo 11/05/2025
Concordato preventivo con riserva - Legittimo l'ordine di deposito cauzionale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12352 del 9/05/2025, ha stabilito un importante principio di diritto riguardante il concordato preventivo con riserva, di cui all’art. 161, co. 6, della "Legge fallimentare (R.D. 267/42). In particolare, il tribunale, nel concedere il termine e nell’eventuale nomina del commissario giudiziale, ha la facoltà di richiedere il deposito di una somma di denaro proporzionata alle spese stimate per la fase iniziale della procedura.