DOMANDA
Si chiede il seguente chiarimento: un contribuente, con iva mensile, riceve da un fornitore una fattura elettronica differita il 10 di febbraio. Detta fattura fa riferimento a DDT emessi nel mese di gennaio ed ha data di emissione 03 febbraio corrispondente a quella di invio allo SDI. Il contribuente committente può detrarre l'iva nella chiusura del mese di gennaio avendola ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese di febbraio? Grazie.
Secondo caso: se si suppone che nell'esempio sopra riportato, il fornitore avesse spedito allo SDI la fattura differita sempre il 03 di febbraio ma indicato nella fattura data 31 gennaio, tale comportamento, pur essendo "irregolare", oggi non sarebbe sanzionabile fino al 30 giugno 2019. Ma questo suo comportamento non sanzionabile, nel caso in specie, permetterebbe al cliente che riceve tale fattura entro il 15 di febbraio, di recuperare l'iva nella chiusura del mese di gennaio al pari di una fattura immediata spedita con le stesse modalità.
Rispetto all'esempio riportato nel primo invio, dove l'iva non potrà essere portata in deduzione nella chiusura del mese di gennaio, ci sembra strano che, nel secondo caso, da un comportamento irregolare non sanzionabile, possa scaturire una detrazione iva per il cliente nel mese gennaio. Questo perlomeno fino al 30 giugno 2019. A nostro avviso le fatture differite dovrebbero avere data fattura e giorno di spedizione allo SDI coincidenti altrimenti si creerebbe la discrepanza di cui sopra. Vorremmo conoscere un vostro parere in merito.