DOMANDA
Nel caso in cui una snc, con volumi di fatturato, ed anche di reddito piuttosto elevati, avesse deciso di optare per l'IRI, con i nuovi criteri di tassazione sostitutiva, quindi senza trasferire il reddito per trasparenza sui soci, (solo 2), già dall'anno d'imposta 2017 come era stato concesso all'inizio, in questo momento si troverebbe di fronte a notevoli dubbi interpretativi su come sarebbe corretto comportarsi. I soci non hanno versato l'acconto di giugno, oppure lo hanno versato in misura ridotta, ritendolo troppo elevato, in vista della nuovo imposta e del nuovo modo di tassazione Se viene rinviato l'IRI all'anno 2018, quando dovrebbero essere versati i mancati acconti? Il secondo acconto del 30.11.2017 deve essere versato in misura "storica" sulla base dei redditi del 2016?
Altro dubbio sussiste in merito agli utili pregressi ed al loro azzeramento. Nella normativa dell'IRI, e ne chiedo conferma, è stato chiarito che i prelievi dei soci, si possono portare in decurtazione del reddito d'impresa, solo a concorrenza di quelli prodotti nell'anno, e non per i prelievi effettuati su utili pregressi. Qualora la snc avesse accantonato in bilancio notevoli utili portati a nuovo, prelevati solo in parte, per esigenze di liquidità, sarebbe percorribile prelevarli entro la fine dell'anno 2017 e dal 2018 poter portare in deduzione dal reddito i successivi prelevamenti dei soci?