Con la risposta a interpello n. 280 del 19/05/2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla aliquota IVA applicabile per l’acquisto di beni e servizi (es. firma elettronica qualificata, sviluppo software per la verifica dei certificati elettorali, ecc.) necessari ad implementare una piattaforma che consenta la raccolta delle firme digitali per la proposizione dei referendum di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione.
IL CASO
E' stato promosso un referendum abrogativo di iniziativa popolare, avvalendosi della possibilità, offerta dall’art. 1 commi 341 e s.s. della L. 178/2020, di raccogliere e depositare le firme digitalmente, al fine di agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica.
LA RISPOSTA DELL'AGENZIA
Si richiama la CM 19/2004, in base alla quale, in ambito fiscale, l’art. 18 della L. 515/96 reca l’espressa menzione, tra l’altro, delle tipologie di beni e servizi agevolati ai sensi del n. 18) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, senza tuttavia consentirne l’estensione oltre i casi ivi disciplinati. Inoltre, tale agevolazione IVA è riferita al “materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica”, nel cui ambito non rientrano le consultazioni referendarie, le quali, pur essendo strumento di democrazia diretta, “non integrano la finalità per gli elettori di eleggere i propri rappresentati”.
In base alla consolidata giurisprudenza le norme riguardanti esenzioni o agevolazioni devono formare oggetto di rigorosa interpretazione.
Di conseguenza, la disciplina di cui all’art. 1 commi 341 e ss. della L. 178/2020 non consente di applicare, in relazione ai suddetti acquisti, l’aliquota ridotta.