In tema di contenzioso tributario, il contribuente può produrre i documenti giustificativi in giudizio se il questionario che gli è stato trasmesso in sede di istruttoria è generico. Non opera quindi la preclusione processuale in caso di invito generico a fornire ogni informazione utile per valutare la corretta la capacità contributiva.
Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza 28308 del 15 ottobre 2021 che ha accolto il ricorso di un contribuente soggetto ad accertamento da redditometro.
Ribaltato l’esito della Ctr secondo cui il contribuente aveva prodotto l’intera documentazione richiesta per giustificare il proprio tenore di vita solo in sede di ricorso avanti ai giudici di prime cure, non giustificandone la mancata produzione in risposta all’invito dell’ufficio per causa a lui non imputabile.
La Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente rilevando che in tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'amministrazione finanziaria comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale solo dei documenti espressamente e specificamente richiesti dall'ufficio, in quanto la norma deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall'articolo 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva (cfr. in senso conforme Cass. 11765/2014, 27069/2016 e 32117/2018).
Nel caso di specie, la Ctr non si è conformata a questa interpretazione, in quanto ha censurato la mancata compilazione del questionario senza valutare, al fine di ritenere tardiva la documentazione prodotta in sede contenziosa, se la richiesta dell'ufficio, avanzata con il questionario, indicasse documenti specifici e se l’omessa trasmissione avesse riguardato proprio gli atti additati. Soltanto in tal caso la ritenuta inammissibilità sarebbe stata corretta, non anche se la richiesta fosse stata formulata in termini di generiche informazioni e senza inserire l'avvertimento della conseguente preclusione dell’utilizzabilità dei documenti segnatamente indicati, nel caso l’invito fosse disatteso. In particolare l’Agenzia si era limitata a chiedere al contribuente ogni altra informazione utile, così mancando di precisare al contribuente gli aspetti che l’ufficio riteneva di dover approfondire.