In tema di accertamento bancario, la perizia stragiudiziale può giustificare le movimentazioni sospette dei conti bancari del contribuente. Se la consulenza giurata attesta la provenienza e la destinazione del denaro ad attività d’impresa, l’ufficio deve attenersi alle indicazioni del professionista o quantomeno motivare un eventuale dissenso.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 20132 del 15 luglio 2021, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La vicenda riguarda due avvisi di accertamento con indagini finanziarie ed una cartella di pagamento relativa alla riscossione provvisoria.
Sia la Ctp che la Ctr riducevano gli importi accertati alla luce di una perizia giurata con cui era dimostrata l’inerenza all’attività di impresa di alcune movimentazioni e la relativa contabilizzazione.
Il verdetto è stato poi confermato in Cassazione che ha rigettato il ricorso del contribuente.
Ad avviso dei giudici di legittimità, in relazione all'art. 32 comma 1 n. 2 del dpr 29 sett. 1973 n. 600, in materia di dichiarazione dei redditi, in relazione all'art. 51 comma 2 n. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è consentito all'amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti su conti bancari dallo stesso intrattenuti. Ma la presunzione semplice, di cui ai citati articoli, circa l'omessa sottrazione di ricavi conseguiti, correlata agli accertati prelevamenti e versamenti, operati sui conti correnti bancari, deve ritenersi superata qualora tali voci siano state regolarmente contabilizzate e lo stesso contribuente, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito e al conteggio in contabilità dei dati in questione (cfr. Cass. 26768/2020 e 14420/2005).
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, il giudice del merito con accertamento esente da vizi logici, ha giustamente ritenuto, in base alla perizia stragiudiziale depositata, che era stato in parte provato che i prelievi si riferissero al pagamento di fornitori e i versamenti provenissero sempre da attività di impresa.