Il CNDCEC nel Pronto Ordini del 20 aprile 2021 n. 61, ha precisato che la STP:
Al riguardo il CNDCEC osserva come, all’indomani della pubblicazione del DM 34/2013, le Camere di Commercio, nel diffondere le proprie istruzioni in merito agli adempimenti pubblicitari relativi alle STP, avessero definito un procedimento che preved
In questo modo – precisa il Consiglio nazionale – vengono soddisfatte le esigenze che connotano lo speciale regime pubblicitario delle STP e l’ambito delle verifiche che l’ordinamento demanda agli Ordini territoriali. Quanto alle modalità e ai modelli da utilizzare per gli adempimenti pubblicitari in esame, restano ferme le istruzioni diffuse dalle singole Camere di Commercio.
Il CNDCEC ricorda, peraltro, che la STP multidisciplinare, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del DM 34/2013, è iscritta presso l’Albo o il registro dell’Ordine o Collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.