Il professionista non è tenuto al versamento dell’Irap anche se ha assunto un collaboratore saltuario addetto alla riorganizzazione dell’archivio dello studio.
È quanto affermato dalla Cassazione che, con l’ordinanza n. 9221 del 6 aprile 2021, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Il collaboratore era stato coinvolto nell’attività di riorganizzazione dell’archivio legale. Ma la sua attività era risultata saltuaria, anche alla luce della remunerazione percepita, pari a 5 mila euro.
Tale aspetto ha indotto prima i giudici di merito poi la Cassazione ad annullare l’avviso di accertamento emesso ai fini Irap.
Per gli Ermellini, infatti, il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo:
“a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l’id quod plerumque accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un lavoratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive” (cfr. sul punto Cass. SS.UU. 9451/2016 e 24643/2018).
Quanto alla non occasionalità delle prestazioni svolte da un terzo, l'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione - che costituisce, a sua volta, presupposto dell'imposta - può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggetto passivo (cfr. Cass. 27423/2018).
Nel caso di specie la Ctr, con accertamento di fatto non censurabile, ha rilevato l’occasionalità dell’attività svolta dal collaboratore esterno, remunerato in modo non consistente, per l’attività di riorganizzazione dell’archivio legale.
Con ordinanza 33547/2019, invece, la Cassazione ha stabilito che paga l’Irap il professionista che assume un ingegnere per informatizzare il servizio di segreteria.
In quel caso il professionista aveva ammesso di essersi avvalso di un dipendente, al quale è stata versata la somma di 22.140 euro lordi, il quale, oltre a svolgere mansioni di segreteria, disponeva della qualifica di ingegnere informatico e aveva la funzione di informatizzare la segreteria personale del dottore, occupandosi altresì della manutenzione ordinaria dell'hardware e del software, con il che da un lato si afferma che l’ingegnere informatico svolgeva funzioni ulteriori rispetto a quelle di segreteria e dall'altro che non era certo adibito a funzioni meramente esecutive, dovendo provvedere alla funzione, particolarmente delicata dal momento che il suo datore di lavoro era un cardiologo.