Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 194/2020 pubblicato il 26/02/2021, ha chiarito che possono essere nominati attestatori, purché iscritti nel registro dei revisori legali, gli iscritti nell’albo degli avvocati ovvero gli iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il CNDCEC evidenzia che è necessario riferirsi alla disciplina vigente in relazione all’assunzione degli incarichi di attestazione, prevista nella legge fallimentare di cui al RD 267/42, e, in particolare, ai requisiti di professionalità richiesti per la nomina dell’attestatore, individuati dall’art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42.
La norma dispone che il professionista attestatore debba essere iscritto nel registro dei revisori legali nonché possedere gli ulteriori requisiti previsti per la nomina a curatore dall’art. 28 lett. a) e b) del RD 267/42, ossia l’iscrizione nell’albo degli avvocati o nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri.
Necessario coordinare le discipline
Tale previsione, tuttavia, non tiene conto dell’intervenuta unificazione degli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri: in tal senso l’art. 78 comma 1 del DLgs. 139/2005, introducendo le opportune disposizioni di coordinamento, ha disposto che i riferimenti agli iscritti nei soppressi albi dei dottori commercialisti ovvero dei ragionieri, presenti nelle norme vigenti al 1° gennaio 2008, devono riferirsi agli iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Alla luce di tale previsione e stando alla disciplina vigente, secondo il CNDCEC deve ritenersi che possano essere nominati attestatori, purché iscritti nel registro dei revisori legali, gli iscritti nell’albo degli avvocati ovvero gli iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.