È soggetto a Irap l’avvocato che paga un compenso molto alto al commercialista: ciò perché versare parcelle troppo alte a terzi tradisce l’esistenza dell’autonoma organizzazione essendo indice dell’intento di avvalersi delle reciproche competenze.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 19496 del 18 settembre 2020, ha respinto sul punto il ricorso del professionista che chiedeva il rimborso dell’imposta.
Il contribuente aveva chiesto di non essere assoggettato al tributo in quanto a studio era da solo, salvo qualche sporadico aiuto della moglie, e la consulenza del suo commercialista.
La Ctr aveva disatteso la tesi del contribuente rinvenendo nel quadro RE spese per compensi a terzi tali da far seriamente pensare all’esistenza di un’autonoma organizzazione di lavoro attorno al professionista.
La pronuncia è stata confermata sul punto anche dalla Cassazione secondo cui l'esercizio di una professione liberale, anche a scopo puramente collaborativo e senza un formale rapporto di associazione (tale sarebbe, nella stessa prospettazione di parte ricorrente, l'apporto recato dal proprio commercialista per attività di consulenza, nonché in modo sporadico e occasionale, dalla propria moglie), è indice sintomatico di una struttura organizzativa autonoma, stante il presumibile intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio.
La pronuncia si è così uniformata ai principi espressi dalle Sezioni Unite (9451/2016) secondo cui il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.