Legittima la notifica dell’avviso di accertamento presso l’ultimo domicilio fiscale della società che, dopo essersi cancellata dal registro delle imprese ha trasferito fittiziamente la propria residenza all’estero.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 16487 del 31 luglio 2020, ha respinto il ricorso dell’ex amministratore di una srl.
Col proprio ricorso in Cassazione il contribuente denunciava violazione dell’art. 31, comma 2 del dpr 600/1973 nonché degli articoli 58 e 59 dello stesso decreto e dell’art. 40 del dpr 633/1972. Secondo il ricorrente, ai fini della determinazione dell’Ufficio competente al controllo, non poteva trovare applicazione il criterio della sede legale o della sede amministrativa, dovendosi fare riferimento, a causa del trasferimento all’estero, o al luogo in cui era stata svolta in prevalenza l’attività (Venezia) o, ai senso dell’art. 40 del dpr 633/1972, all’Ufficio di Roma per i soggetti non residenti nello Stato.
Sul punto si ricorda che, ai sensi dell’art. 58, comma 3 del dpr 600/1973, “I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività”.
Nel rigettare il ricorso e nel confermare la competenza dell’Ufficio di Gorizia, la Cassazione ha precisato che il domicilio fiscale, ai sensi dell'art. 58, comma terzo, d.P.R. n. 600/1972, è quello in cui si trova la sede legale della società, sicchè, una volta postulato, secondo quanto ritenuto dalla CTR, che la cancellazione dal registro delle imprese non aveva avuto finalità estintiva e che ad essa non aveva fatto seguito un effettivo trasferimento all'estero, correttamente la competenza territoriale è stata individuata in relazione alla sede legale della società risultante dall'iscrizione presso il registro delle imprese di Gorizia.
Il profilo della fittizietà del trasferimento all’estero, sottolineato dalla Ctr Friuli Venezia Giulia, non è stato colto in sede di gravame che aveva dato per scontato il trasferimento della sede all’estero.