Il DL 33/2020, pubblicato in GU 16/05/2020, ha disposto:
viene prevista:
Fino al 2 giugno saranno ancora vietati, di contro, gli spostamenti da una Regione all’altra, salva l’ipotesi d
Sempre a partire dal 03/06/2020 si prevede la cessazione dell’efficacia del divieto di spostamenti da e per l’estero, con le medesime eccezioni descritte per la circolazione fra le Regioni, mentre dal giorno successivo i movimenti di entrata e uscita dallo Stato italiano potranno essere limitati solo dal Presidente del Consiglio dei Ministri secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.
Continuano ad essere vietati gli assembramenti fra persone e la libertà di riunione potrà essere esercitata solo rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Un profilo particolarmente rilevante, questo, atteso che la libertà disciplinata dall’art. 17 della Costituzione era stata compromessa al massimo grado durante il lockdown nonostante le sue evidenti implicazioni per la forma di Stato e il rapporto fra il Governo e i cittadini.
Diversa, invece, la tecnica legislativa adottata per manifestazioni, eventi, e spettacoli di qualsiasi natura previsti in luogo pubblico o aperto al pubblico; potranno svolgersi solo se le condizioni epidemiologiche lo consentiranno e secondo le modalità stabilite dal DPCM 17 maggio 2020.
Il decreto legge fissa, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, anche l’esercizio della libertà del culto religioso, per il quale è previsto solo l’adempimento delle modalità concordate nei protocolli sottoscritti fra il Governo e le singole confessioni religiose (allegati da 1 a 7 del DPCM 17 maggio 2020).