Non ha diritto all’esenzione dall’Ici la cooperativa che, pur svolgendo attività assistenziali, cura anche affari commerciali. Spetta alla contribuente dimostrare l’assenza di lucro.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 7502 del 25 marzo 2020, ha accolto il ricorso di un Comune.
In particolare, la cooperativa svolgeva servizi sociali e assistenziali, trasporto di portatori di handicap e assistenza domiciliare per anziani.
Secondo la Ctr l’accertamento doveva essere annullato in quanto la produzione di un volume d’affari non precludeva l’esenzione Ici dato che è sufficiente che l’attività commerciale non venga svolta in via principale.
La Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo il ricorso del Comune secondo cui la contribuente difettava del requisito oggettivo per l’esenzione del non esercizio in concreto di attività commerciale all’interno dell’immobile della cui prova era tra l’altro onerata.
Nell’accogliere il ricorso la Cassazione ha ricordato che in tema di Ici, il requisito oggettivo necessario ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. I), del d.lgs. n. 504 del 1992 - costituito dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di natura ricettiva senza le modalità di un'attività commerciale - va accertato in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, e dunque verificando, secondo la disciplina del complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale e le disposizioni regionali sulla ricettività complementare o secondaria, l'accessibilità limitata della struttura, che non deve essere rivolta ad un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari delle attività istituzionali (alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni, ecc.), nonché la discontinuità nell'apertura, in quanto l'attività ricettiva non può essere svolta per l’intero anno solare (cfr. Cass. 19072/2019 e 19768/2019 per l’esercizio di attività didattica universitaria).
In questo caso, dunque, la Ctr non si è attenuta a suddetti principi laddove per un verso, e con riferimento al cd. requisito soggettivo necessario per ottenere l’esenzione dell’Ici, non ha spiegato per quale motivo, in concreto, una produzione d’affari (circostanza che non ha trovato smentita da parte della società cooperativa), non sarebbe sintomatica dello svolgimento di un'attività commerciale e per un altro verso, e con riferimento al cd. requisito oggettivo, non ha gravato la contribuente dell’onere della prova dello svolgimento, all’interno dell’immobile oggetto della controversia, di una attività non commerciale.
Spetterà ora ad altra sezione della Ctr Sicilia, cui la controversia è stata rinviata, approfondire tale aspetto.