Con un comunicato del 27/03/2020, la UIF in considerazione dell’impatto dell’emergenza sanitaria in corso sull’operatività e sugli adempimenti dei soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni alla stessa, prevede:
obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF daparte degli intermediari bancari e finanziari, nonché le società fiduciarie (art. 33, D.lgs 231/2007);
la trasmissione, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 47, D.lgs 231/2007);
dichiarazioni delle operazioni in oro (L. 7/2000).
VIOLAZIONI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Ai procedimenti amministrativi riguardanti le violazioni di obblighi normativi accertate dall’Unità e a quelli in cui la UIF è titolare di poteri istruttori si applicano la sospensione dei termini prevista dall’articolo 103 del DL 18/2020 (dal 23 febbraio al 15 aprile 2020) e le modalità di svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta stabilite dall’articolo 108 del medesimo decreto.
La UIF ha adottato, per quanto di competenza, misure organizzative volte a salvaguardare i principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, anche con riguardo alle eventuali istanze avanzate da soggetti interessati a tutela dei propri diritti (ad es. per l’accesso a documenti, per lo svolgimento di audizioni in caso di violazioni in materia di oro).
Sotto altro profilo, considerato che le restrizioni conseguenti alle vigenti misure governative portano a un incremento delle attività a distanza, in particolare on line, si reputa essenziale che i soggetti obbligati, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, valorizzino le procedure informatiche di cui dispongono al fine di individuare e valutare efficacemente le operazioni da segnalare alla UIF come sospette.