Il reato di omesso versamento Iva ex articolo 10 ter del d.lgs. 74/2000 si configura anche se l’omesso versamento dell’Iva dipende dal mancato incasso dell’imposta per l’inadempimento altrui, a meno che non siano provati i motivi che hanno determinato l’emissione della fattura prima della ricezione del corrispettivo. Se dunque il contribuente emette la fattura prima del pagamento, deve essere consapevole del fatto che il debitore si può sempre rendere inadempiente: il creditore risulta dunque tenuto ad accantonare comunque l’Iva per poi versarne l’ammontare all’erario
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 42534, pubblicata il 16 ottobre 2019 con cui ha rigettato il ricorso di un imputato confermando la misura del sequestro preventivo di una serie di beni nei confronti della società e del legale rappresentante ricorrente.
Secondo quest’ultimo vi sarebbe stata la mancanza del dolo e comunque una causa di forza maggiore in quanto l’omesso versamento Iva sarebbe conseguenza di una mancanza di liquidità dovuta all’inadempimento di due società poi fallite di obbligazioni per le quali la società destinataria della misura cautelare aveva emesso anticipatamente fattura, ossia prima del loro pagamento.
Nel reato di omesso versamento Iva, le somme da versare all'erario potrebbero non essere nella disponibilità del soggetto passivo di imposta a causa dell'insolvenza del debitore nei cui confronti è stata emessa la fattura, anche se, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, non sempre e non necessariamente la fattura deve essere emessa anteriormente al pagamento del corrispettivo. Viene fatto l'esempio delle prestazioni di servizio, che si considerano normalmente effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo stesso (art. 6, comma terzo, d.P.R. n. 633 del 1972), ricordando anche che, nel caso in cui beneficiario delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizio sia lo Stato o altro ente pubblico o altro ente indicato dall'art. 6, comma quinto, d.P.R. n. 633 del 1972, la costituzione del rapporto obbligatorio tributario è sempre subordinata al pagamento del corrispettivo, per cui, se la fattura viene emessa anticipatamente, l'immediata esigibilità dell'imposta, a prescindere dal pagamento del dovuto, deriva da una libera scelta dell'autore della cessione/prestazione (art. 6, commi quarto e quinto, d.P.R. n. 633 del 1972).
Nel rigettare il ricorso la Cassazione richiama l’orientamento per cui il reato di omesso versamento di Iva di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 è punito a titolo di dolo generico ed ai fini dell'esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo nonché, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, dei motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (cfr. Cass. 23796/2019)